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Polizze “in nome di”. La particolare disciplina.

Tutti ne conoscono l’esistenza, ma in pochissimi, operatori del settore assicurativo compresi, ne conoscono la disciplina. Parliamo di una tipologia di polizza ad oggi definibile quasi misteriosa, quella in nome di”.

Il nostro codice dedica un intero articolo a questa tipologia di contratto.

L’ art. 1890 disciplina i contratti assicurativi in nome altrui.

Nel caso in cui un terzo, presumibilmente munito di procura (atto con il quale un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentanza in suo nome), sottoscrive un contratto per conto e in nome di un terzo.

Il testo dell’articolo recita: “Se il contraente stipula l’assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l’interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro. Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa.
Egli deve all’assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.”

La legge mira dunque a “punire” il cosiddetto  falsus procurator (colui che agisce come rappresentate altrui senza essere in possesso di procura) obbligandolo ad adempiere gli obblighi derivanti dal contratto fino all’eventuale ratifica o accettazione dell’ assicurato/rappresentato.

Quest’ultimo potrà ratificare l’atto anche post sinistro, e in quel caso sarà tenuto per legge a corrispondere al rappresentante le somme da questo eventualmente versate in epoca anteriore alla ratifica.

Analizziamo ora un esempio particolarmente diffuso

Un padre firma la polizza auto del figlio, e lo fa munito di delega. La delega, per legge, non equivale alla procura, e dunque il padre non avrebbe il potere di firmare il contratto in nome del figlio.

Di conseguenza occorrerebbe, in tempi brevi, la ratifica del contratto da parte del figlio, altrimenti potremmo parlare di un caso di falsus procurator.

Tale ratifica nella maggior parte dei casi non arriva mai, perchè si tende erroneamente a qualificare la delega come procura vera e propria.

Il fatto rilevante, è che in seguito a ciò, il ragazzo diventa obbligato principale del contratto, mentre per legge dovrebbe esserlo il padre fino ad eventuale ratifica.

L’esempio appena riportato riguarda l’ambito familiare, ed è dunque poco rilevante ai fini pratici, ma lo stesso fenomeno, portato a livello imprenditoriale e, quindi, di impresa, potrebbe destare non pochi grattacapi al diretto interessato, ed è dunque importante comprendere a pieno la corretta disciplina.

 

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Francesco Barbato

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